Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DM 6 Agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico: "Incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" valido per il periodo 01/01/2011 - 31/05/2011
- Il 24 Agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che regolerà le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011-2013. *modificato con l'uscita del c.d. Quarto conto energia in vigore dal 01/06/2011
*tutti i riferimenti a periodi successivi al 31/05/2011 sono ad oggi stati sostituiti dal testo del "quarto conto energia"
- Il Conto Energia 2007/2010 è stato in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi della legge 129/2010 recentemente approvata - si è applicato, alle condizioni indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell’anno che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2011.
Il decreto prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano a 4 categorie:
- Impianti solari fotovoltaici
- Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- Impianti a concentrazione
- Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Per ogni categoria è previsto un tetto massimo di potenza incentivabile. Il GSE provvederà a comunicare sul proprio sito internet la data di raggiungimento di tali limiti.
Saranno ammessi inoltre all’incentivazione gli impianti che entreranno in esercizio entro i 14 mesi successivi a tale data (24 mesi se il soggetto responsabile è un ente pubblico).
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Limite di potenza incentivabile: 3.000 MW
Durata incentivazione: 20 anni
Gli impianti dovranno avere una potenza nominale maggiore di 1 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013. Questa tipologia comprende impianti realizzati su edifici e altri tipi di impianti.
Per l’anno 2011 le tariffe incentivanti sono state determinate in ragione decrescente temporalmente.
Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe previste sono quelle della colonna C, decurtate del 6% annuo.

Per impianti montati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applica una tariffa incentivante pari alla media aritmetica delle tariffe previste per impianti realizzati su edifici e altri impianti.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Limite di potenza incentivabile: 300 MW
Durata incentivazione: 20 anni
Questa categoria include le installazioni che utilizzano moduli e componenti speciali espressamente realizzati per integrarsi e sostituire elementi architettonici.
Le modalità per poter classificare l’impianto nella categoria saranno indicate in una guida da realizzarsi a cura del GSE.
Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013.
Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe sono decurtate del 2% annuo.

IMPIANTI A CONCENTRAZIONE
Limite di potenza incentivabile: 200 MW
Durata incentivazione: 20 anni
Per questa categoria i soggetti responsabili possono essere esclusivamente persone giuridiche o soggetti pubblici.
Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 25/08/2010 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro il 31/12/2013.
Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe sono decurtate del 2% annuo.

PREMI
Anche il nuovo decreto prevede la possibilità di ottenere maggiorazioni della tariffa incentivante. I premi sono previsti sia per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che operano in regime di scambio sul posto, sia per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.
PREMIO ABBINATO AD USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA
Rispetto al Decreto del 19/02/07, il risparmio energetico minimo del 10% non verrà più calcolato utilizzando l’indice di prestazione energetica dell’edificio ma dovrà essere conseguito su entrambi gli indici, estivo e invernale, relativi all’involucro edilizio.
L’entità della maggiorazione è commisurata all’entità del risparmio energetico conseguito ma non può, in nessun caso, eccedere il 30% della tariffa incentivante.
Anche per gli edifici di nuova costruzione, si potrà ottenere il premio del 30% solo nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo dell’involucro e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi (stabiliti dal DPR 59/09).
Queste nuove regole sono valide anche per tutti gli impianti che inviano al GSE la richiesta di premio in data successiva all’entrata in vigore del nuovo decreto e ricadono nel precedente DM 19/02/07, con la differenza che, nel caso di edifici di nuova costruzione, l’indice di prestazione energetica terrà conto del solo raffrescamento estivo dell’involucro edilizio.
PREMIO PER SOGGETTI CON PROFILO DI SCAMBIO PREVEDIBILE
Le nuove disposizioni prevedono un incremento delle tariffe incentivanti pari al 20% per sistemi, come meglio definiti nel provvedimento, caratterizzati da un profilo di scambio con la rete elettrica prevedibile.
ALTRI PREMI
+ 5% : Impianti non installati su edifici che verranno realizzati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati.
+ 10 % : Impianti realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI
Anche nel nuovo Decreto sono previsti alcuni vantaggi nel caso in cui i soggetti responsabili dell’impianto che richiede la tariffa incentivante siano soggetti pubblici:
La tariffa incentivante viene incrementata del 5% per gli impianti realizzati su edifici e operanti in regime di scambio sul posto se realizzati da Comuni con meno di 5000 abitanti;
Gli impianti fotovoltaici, operanti in regime di scambio sul posto, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni ricevono la tariffa, più vantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici; la stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
Gli impianti realizzati su edifici pubblici (ad es. scuole o strutture sanitarie) hanno la possibilità di cumulare la tariffa incentivante con altri contributi in conto capitale ottenuti per lo stesso impianto;
Sono ammessi all’incentivazione gli impianti entrati in servizio entro 24 mesi dalla data di raggiungimento dei limiti di potenza stabiliti per ogni categoria.









