Ing. Andrea Salcone

consulenze e progetti per risparmio energetico, energie rinnovabili, acustica e antincendio

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Dal 2008 sono in vigore limiti più severi sulle prestazioni di isolamento termico di vetri e infissi e un vetro doppio normale non rispetta praticamente mai i limiti di legge, affidati alla nostri professionisti per ogni consulenza! 

Risparmio Energetico

Nuove disposizioni per le detrazioni del 55%

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Cambiano i parametri per le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica

E' stato pubblicato da poco il nuovo Decreto Ministeriale del 26/01/2010 intitolato "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici".

Il nuovo decreto modifica, in alcuni casi in modo rilevante, i valori limite delle trasmittanze per i componenti opachi e finestrati, e introduce ulteriori limiti per l'ammissione alla detrazione fiscale degli impianti a biomassa (termostufe, stufe a pellet, etc..)

Viene finalmente chiarito che finestre, porte e assimilabili devono rispettare le trasmittanze dei componenti finestrati.

I componenti opachi verticali e le coperture hanno subito un’ulteriore riduzione della trasmittanza prevista per l’ammissibilità agli incentivi, e allo stesso modo sono state modificate le prestazioni previste per i componenti trasparenti, rese meno severe al nord ma più severe al sud.

La tabella delle nuove trasmittanze limite è riportata di seguito:

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Detrazione 55% - Nuovi chiarimenti dall'agenzia delle entrate

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risparmio_energetico_casaL'agenzia delle entrate ha da poco pubblicato un aggiornamento della guida alle agevolazioni fiscali legate al risparmio energetico.

Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Negli ultimi anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009.

Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

L'agevolazione consiste in riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
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Detrazioni 55% per interventi di riqualificazione energetica

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Solare termico

Le agevolazioni della Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti

La legge finanziaria per il 2007 e la seguente del 2008, che ne ha prorogato gli effetti con alcune modifiche ed integrazioni, ha introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica.

I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi del 55 % delle spese sostenute, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Sono detraibili le somme (comprensive di iva) dovute per fornitura e posa in opera di quanto necessario alla realizzazione dell’intervento, nonché le spese per prestazioni professionali (anche quelle necessarie per il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica, quando necessario, o per gli adempimenti richiesti al tecnico per l'espletamento delle pratiche).

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Le novità della Finanziaria 2008

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Finanziaria 2008

La legge Finanziaria 2008 e il D.M. 26 ottobre 2007 hanno introdotto alcune novità nella disciplina della detrazione Irpef del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

Alla luce delle recenti modifiche, l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha redatto un quadro riepilogativo delle modalità operative del beneficio, applicabili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

scarica il quadro riepilogativo

Nel caso in cui siano effettuati più interventi di riqualificazione energetica sullo stesso edificio, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 344-347, della legge 296/2006), oltre all'asseverazione, anche l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possono essere prodotti in forma unitaria, così da fornire le informazioni richieste in modo complessivo.

Viene, inoltre, estesa la detrazione del 55% (art.1, comma 346, della legge 296/2006) anche con riferimento all'installazione di panelli solari per la produzione di acqua calda, che presentino certificazione di qualità conforme sia alle norme UNI EN 12975, sia alle norme UNI EN 12976, EN 12975 ed EN 12976.

Queste le principali disposizioni contenute nell'articolo unico del Decreto 26 ottobre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007.

Recependo le segnalazioni degli operatori del settore, il citato D.M. 26 ottobre 2007 ha, infatti, corretto alcune norme del Decreto 19 febbraio 2007, che ha reso operativa la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall'art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006 ed ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2010 dall'art.1, comma 20 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

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