
Le agevolazioni della Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti
La legge finanziaria per il 2007 e la seguente del 2008, che ne ha prorogato gli effetti con alcune modifiche ed integrazioni, ha introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica.
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi del 55 % delle spese sostenute, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Sono detraibili le somme (comprensive di iva) dovute per fornitura e posa in opera di quanto necessario alla realizzazione dell’intervento, nonché le spese per prestazioni professionali (anche quelle necessarie per il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica, quando necessario, o per gli adempimenti richiesti al tecnico per l'espletamento delle pratiche).
Nel dettaglio i principali interventi agevolabili sono:
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intervento |
detrazione massima |
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Fornitura e posa in opera di pannelli solari termici |
60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) |
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Interventi sugli impianti di riscaldamento (installazione caldaie a condensazione e messa a punto dell’impianto di distribuzione ed emissione del calore) |
30.000 euro (55% di 54.545,45 euro) |
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Interventi sull’involucro edilizio: pareti, finestre (compresi infissi) per ridurre la dispersione termica |
60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) |
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Interventi di riqualificazione energetica generale dell’edificio |
100.000 euro (55% di 181.818,18 euro) |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese ammesse riguardano la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici, anche integrati con impianti di riscaldamento.
Interventi sugli impianti di riscaldamento. Riguardano la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione (alta efficienza) e messa a punto del sistema di distribuzione. Le spese ammesse riguardano lo smontaggio e la dismissione parziale o totale dell’impianto di riscaldamento esistente, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche e elettroniche, delle opere idrauliche e murarie per la sostituzione dell’impianto con uno dotato di caldaia a condensazione; sono comprese anche le spese per la messa a punto della rete di distribuzione, per i sistemi di trattamento dell’acqua, per i dispositivi di controllo e regolazione e per i sistemi di emissione (compresa l’installazione di valvole termostatiche).
Interventi sull’involucro edilizio. Riduzione delle dispersioni termiche attraverso le murature esterne e le finestre. Le spese ammesse sono quelle che riguardano: la fornitura e la messa in opera del materiale coibente e di materiali ordinari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle pareti esistenti; la demolizione e la ricostruzione dell’elemento; la sostituzione completa della vecchia finestra con una nuova, comprensiva di infisso; il miglioramento dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni.
Interventi di riqualificazione energetica generale dell’edificio. Riguardano l’immobile nel suo complesso. La condizione per cui sia detraibile dall’Irpef il 55% delle spese è che siano migliorate le prestazioni energetiche dell’immobile. In particolare l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sia inferiore almeno del 20% rispetto ai valori fissati nell’allegato C del decreto del 19 febbraio 2007, mentre dal 2008 in poi è richiesto il rispetto dei limiti del DM 11/03/08.
CHI PUÒ USUFRUIRNE:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (purché lo stesso sia appartenente all’ambito privatistico).
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI:
La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio). Non è inoltre cumulabile con il "conto energia" per il fotovoltaico.
ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE:
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (richiesto ora solo per alcune casistiche) che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, prodotto successivamente alla esecuzione degli interventi.
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Tali documenti devono essere redatti dal tecnico abilitato iscritto all'albo (ingegnere, architetto, perito, etc.).
COME FARE I PAGAMENTI:
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale secondo le modalità della L.296/06
i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
NB: l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
PER DETTAGLI LEGISLATIVI:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347
DECRETO 19 febbraio 2007 coordinato con DECRETO 26 ottobre 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 maggio 2007
CIRCOLARE 19 febbraio 2008 n. 12/E (Estratto: aliquota iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie; rateazione della detrazione per il risparmio energetico; esonero dall'a.q.e/a.c.e.)
DECRETO 11 marzo 2008 - Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CIRCOLARE Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008 n. 34/E (Estratto. Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica degli edifici (Bonifico intestato a un solo interessato. Soggetti conviventi). Detrazione del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità (Limite della spesa).
Ulteriori dettagli tecnici e aggiornamenti sono disponibili sul sito dell’ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it









